Recenti sviluppi del dibattito sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dall’apparato sanzionatorio alla fattispecie

Autore: Marco Ferraresi

Anno: 2017

Numero: 12

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Dopo il d.lgs. n. 23/2015, non si è sopito il dibattito sulla struttura del g.m.o. e, anzi, si è aggravata la questione dei rapporti tra motivo oggettivo e altri motivi di licenziamento. La revisione dell’apparato sanzionatorio non è neutra nella ricostruzione della fattispecie. Non pare un caso che, dopo le
recenti riforme, la giurisprudenza abbia, da un lato, ampliato la nozione di g.m.o. sino ad espungere il requisito della crisi di impresa e ad ammettere criteri di scelta ulteriori rispetto a quelli ex art. 5, l. n. 223/1991; dall’altro, abbia rimeditato la struttura del recesso discriminatorio, ritenendolo sussistente pur in presenza di una giustificazione oggettiva. Seppure con percorsi non sempre lineari (si pensi ai profili dell’obbligo di ripescaggio), si va affermando una nozione di g.m.o. più “intensa”, implicante cioè un sindacato meno invasivo del giudice, con conseguenze al più indennitarie; ma al contempo meno “estesa”, per il controllo che l’ordinamento induce sulla presenza di motivi che comportano sanzioni più gravi rispetto a quella della semplice ingiustificatezza.